praesidiumspa
Problema & Soluzione » Responsabilità civile del Dirigente D'azienda
RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DIRIGENTE D’AZIENDA
PERIMETRO DELL’ESPOSIZIONE DI RISCHIO E POSSIBILI SOLUZIONI ASSICURATIVE.
Il tema della responsabilità civile del dirigente d’azienda è stato di recente dibattuto in convegni e workshop di formazione.
Per capirne la delicatezza e la portata ci si potrebbe domandare ,in modo provocatorio, se un cardio-chirurgo in un ospedale opererebbe un paziente senza la certezza di avere una copertura assicurativa di responsabilità civile professionale.
Si può affermare che, dal punto di vista di responsabilità giuridicamente rilevanti sotto il profilo civilistico, i dirigenti d’azienda possano avere esposizioni similari.
Tuttavia il livello di consapevolezza delle responsabilità civili personali, che le figure professionali assumono nell’esercizio delle proprie funzioni, è strettamente connesso alla percezione emotiva dei rischi : se il rischio è spettacolare viene percepito, se latente ed intangibile spesso non viene visto e considerato.
Cosi i medici parlano spesso delle proprie responsabilità ed i dirigenti d’azienda le sottostimano.
Eppure oggi In Italia si valuta che vi siano oltre cinquecento cause pendenti di contenzioso civile in cui vengono richiesti risarcimenti di danno per colpa grave a dirigenti nell’ambito dell’esercizio degli incarichi ricoperti.
Nella maggior parte di questi casi il reclamante è l’azienda datrice di lavoro.
Il fondamento giuridico della responsabilità civile del dirigente si trova nel codice civile; gli articoli 2392 e seguenti e l’art .2476 sanciscono chiaramente che un dirigente che commette errori, omissioni o negligenze risponde dei danni creati a terzi con il proprio patrimonio personale e non con i soldi della società.
I terzi sono tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, diversi dal soggetto assicurato , con la sola esclusione dei soggetti che giuridicamente perdono la terzietà (esempio il coniuge o i famigliari conviventi).
La società presso cui lavora il dirigente è terza se agisce attraverso l’azione di responsabilità deliberata dall’assemblea dei soci.
Una delle domande ricorrenti ,soprattutto dal versante dei direttori amministrativi, riguarda la terzietà o meno della Corte dei Conti : l’art.103 della costituzione stabilisce che la Corte dei Conti ha funzioni giurisdizionali in materia di contabilità pubblica e nelle materie specificate per legge, quindi non è corretto definirla “terza”, tuttavia terzo è eventualmente lo Stato nel cui interesse la Corte dei Conti agisce.
A questo punto è fondamentale capire se e come il CCNL tuteli il dirigente nei casi di responsabilità civile sanciti dalla norma.
I realtà a partire dagli anni ’70 si era avvertita l’esigenza di tutelare il dirigente per le sempre maggiori responsabilità che gli venivano attribuite dal datore di lavoro.
Per questo motivo nel 1975, veniva inserito nel contratto collettivo l’art.15, il cui testo è stato successivamente ampliato e modificato.
L’art.15 tutela “il dirigente dalla responsabilità civile verso terzi per fatti commessi nell’adempimento delle proprie attività”, il che pur essendo un buon ammortizzatore resta una forma di tutela incompleta, soprattutto in quanto l’ultimo paragrafo dello stesso art.15 stabilisce che “le garanzie e le tutele sono escluse nei casi di dolo e colpa grave, accertati con sentenza passata in giudicato”.
Ovvia l’esclusione del dolo, ma per quanto riguarda la colpa grave il discorso è complesso: pensiamo a titolo esemplificativo ad un dirigente che al tempo stesso sieda nel consiglio d’amministrazione della società (ad esempio nel caso di uno dei crack finanziari degli ultimi anni), il suo coinvolgimento in solido per i terzi reclamanti – magari gli azionisti di minoranza- è certo e la fonte della responsabilità potrebbe tranquillamente essere la colpa grave per omissioni di controllo di attività amministrative disposte dolosamente da altri amministratori.
Una significativa esposizione di rischio personale, come nel caso sopra citato, richiede lo studio di nuove soluzioni assicurative.
Gli strumenti a disposizione nel mercato assicurativo sono essenzialmente due: la polizza Directors’ and Officers’ Liability stipulata dall’azienda in nome e per conto di tutti gli amministratori, dirigenti e sindaci che lavorano per la società contraente oppure la D&O Individual contratta dal singolo amministratore o dirigente che si vuole assicurare per la propria ed esclusiva quota di responsabilità in relazione agli incarichi che ricopre.
Allo stato attuale la D&O stipulata dalle aziende – soluzione assicurativa di derivazione anglosassone- è in evoluzione: le società quotate in Borsa sono normalmente assicurate, le società medio/grandi e multinazionali tendono a risultare assicurate, mentre la copertura è ancora raramente applicata nelle piccole medie imprese.
Da un punto di vista di risk management l’esistenza della polizza aziendale non esclude la necessità di una propria polizza Individual ; infatti nei casi complessi di responsabilità in solido del management di un’azienda, solo la polizza individuale garantisce la possibilità di avere un’indipendente strategia di difesa (incluse le spese legali) ed un massimale dedicato alla tutela esclusiva della propria posizione.
La necessità del dirigente di avere una polizza individual che affianchi la polizza aziendale è un tema che il dirigente e l’azienda devono affrontare con serenità ma con la massima attenzione.
Certamente non si parla di rischi di frequenza, ovvero di accadimenti che si registrano nel quotidiano, tuttavia seppur rari i casi di responsabilità dell’amministratore e del dirigenti possono provocare coinvolgimenti economici molto oltre la capacità finanziaria dell’azienda e del singolo individuo.
LE SOLUZIONI DI PRAESIDIUM
Dall’analisi dei rischi legati a questo tema si propongono due soluzioni.
Per l’azienda: Il programma assicurativo Directors’ and Officers’ Liability. In caso di interesse cliccare qui
Per la persona: Il programma assicurativo Personal D&O Liability. In caso di interesse cliccare qui




