“una modalità di risposta ad uno scenario di rischio che espone economicamente le persone a cui teniamo”

Il termine della vita è forse l’unica certezza assoluta dell’ essere umano.Sulla base di tale affermazione si potrebbe sostenere che quindi non si stia parlando di un rischio ma di un evento sicuro.

Invece l’alea esiste da un punto di vista economico finanziario e consistenell’aspetto temporale: qualora l’evento si dovesse realizzare, le persone che si desiderano tutelare saranno strutturate a gestire le conseguenze sulla propria economia o su quella famigliare?
Tra le polizze più utili, ma poco utilizzate nel nostro paese, ci sono le polizze sulla vita. Nonostante la necessità di questo tipo di copertura, in Italia, non è molto diffusa. Uno dei motivi si può ricercare nel pensiero delle persone che ritengono una perdita di tempo e di denaro attivare un’assicurazione sulla vita. È importante però proteggere i propri cari da qualsiasi evenienza e assicurare una vita e un futuro tranquillo alle persone a cui vogliamo bene.
Il meccanismo di trasferimento di rischio che il mercato assicurativo propone per tale tipologia di rischio si riferisce al Ramo Vita e trova nella polizza temporanea caso morte la forma di garanzia più semplice ed immediata per lo specifico bisogno.

Le polizze vita “temporanee caso morte” possono essere stipulate a capitale e premio annuo costante , a capitale e premio annuo crescente (capitale e premio annuo sono collegati all’indice ISTAT), oppure a capitale decrescente (consigliabile a chi ha contratto un mutuo ed il residuo debito diminuisce con il piano di ammortamento). La polizza temporanea caso morte a capitale costante, la più comune tra quelle presenti sul mercato, prevede che la compagnia versi all’assicurato una certa somma di denaro, stabilita dal contratto assicurativo, nell’eventualità in cui all’interno della durata contrattuale si verifichi la morte dell’assicurato.
La durata viene stabilita per un periodo generalmente coincidente con il raggiungimento del pensionamento dell’assicurato e dell’autonomia economica dei figli o del beneficiario che si vuole proteggere.
In molti casi tale copertura viene tarata su tempistiche e valori personalizzati sul profilo di rischio finanziario dei soggetti che si designino come beneficiari della copertura.
Il valore nominale della prestazione della compagnia di assicurazioni rimane dunque invariato nel corso della vita della polizza, l’assicurazione per il rischio di morte è operante qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e sono di norma operanti le seguenti esclusioni:

  • attività dolosa del contraente o del beneficiario;
  • partecipazione dell’assicurato a delitti dolosi;
  • partecipazione attiva dell’assicurato ad atti di guerra (controllare in dettaglio la portata di tale esclusione)
  • eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche;
  • incidente di volo, se l’assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo oppure se l’assicurato viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
  • suicidio se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione;
  • attività sportive a particolare rischio, normalmente elencate in polizza, praticate e non dichiarate alla data della sottoscrizione della proposta diassicurazione;
  • guida di veicoli o natanti a motore per i quali l’assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

Le somme dovute dall’assicurazione riguardo a contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del codice civile). Tre importanti motivazioni al contorno, relative alla scelta di tale tipologia
assicurativa, sono:
a) il fatto che il beneficiario acquista per effetto della designazione un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione (art. 1920 del codice civile) – ciò significa che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’assicurato non
rientrano nell’asse ereditario –

b) i premi versati nell’ambito del ramo vita per caso morte sono fiscalmente deducibili dall’assicurato.
c) le somme dovute dall’assicurazione riguardo a contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del codice civile). I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti si fondano (art. 2952 del codice civile). In sostanza siamo di fronte ad una tipologia di trasferimento di rischio ,con un contenuto impegno economico, un evento teorico inequivocabile determinabile entro la certezza di un ambito temporale e mirato a garantire l’eventualità di un capitale economico per i beneficiari designati. Una polizza che vede atipicamente contraente ed assicuratore auspicare lo stesso risultato finale, ovvero che la polizza rimanga in un cassetto per tutta la sua durata.

LA SOLUZIONI DI PRAESIDIUM
Per l’azienda:
il programma assicurativo che permette alle aziende di rispondere ai dettami stabiliti dall’ Art. 12 del C.C.N.L. dirigenti Industria.
Il programma assicurativo è illustrato sul sito www.praesidiumspa.it, nella sezione “Aziende”, programmi“Vita e Infortuni”

Per l’individuo:
si segnala il programma assicurativo di Genertellife che è illustrato sul sito www.praesidiumspa.it, nella sezione dedicata alla categoria di appartenenza (Dirigenti, quadri, professional, manager in pensione e famigliari), programma “Casomai Vita”.